Art. 1.
(Agevolazioni contributive per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

      1. A favore dei datori di lavoro che assumono, riassumono o reintegrano nel posto di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, le donne che sono state vittime di infortuni sul lavoro, anche derivanti da attività di lavoro autonomo, è concesso di versare i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro.